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Definizione di famiglia nel dirittocivile

  • Alessandro Chiamante
  • 28 feb 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Il codice civile non da una definizione di famiglia. La Costituzione (art. 29 Cost.) si limita

ad affermare che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale

fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della

responsabilità. Ci sono due tipi di famiglie che sono legate al matrimonio: quella

parentale, composta da coniugi, parenti lontani e dagli affini e la famiglia nucleare che è

a successione ereditaria ed è costituita dai coniugi e da eventuali figli.

Invece, quando non è obbligatoriamente legata al matrimonio parliamo di famiglia di

fatto , famiglia omoaffettiva e famiglia allargata.


Famiglia di fatto

La famiglia di fatto, non è fondata sul matrimonio ma vi si può individuare la stabilità e la

serietà delle parti. In questa tipologia di famiglia vige la convivenza stabile e duratura tra

persone di sesso diverso, dove la Costituzione va a tutelare i figli della coppia.

L’art. 30 Cost. si preoccupa di riconoscere una tutela giuridica ed una posizione per

quanto possibile analoga a quella dei figli nati in costanza di matrimonio, ai figli nati al di

fuori del matrimonio, anche se l’attuazione di tale principio si è, in sostanza, avuta solo

dopo la novella del 1975 e con la successiva Riforma della filiazione (nel 2012/2013)

che ha espressamente equiparato tutte le categorie di figli (compresi i figli adottivi)

togliendo il definitivo superamento di ogni residua discriminazione e differenza tra la

famiglia fondata sul matrimonio e la famiglia di fatto. Quindi non vi è più una differenza

tra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia di fatto; e ai conviventi è stata riconosciuta

solo una piccola parte dei diritti (diritto di visita in caso di ricovero, di subentro nel

contratto di locazione della casa familiare); e ne sono esclusi alcuni come la successione

del coniuge.

● Famiglia Omoaffettiva

Persone dello stesso sesso possono convivere e avere una unione civile , essa è disciplinata

come formazione sociale come da art.2 Cost. Anche se essi sono legati civilmente, la legge

mette a disposizione a loro dei diritti e doveri uguali allo stato coniugale. E’ esclusa la creazione

di legami di filiazione , la coppia omoaffettiva non può ricorrere alla fecondazione assistita o all’

adozione piena. La parte dell’unione omoaffettiva può però adottare il figlio biologico

dell’altra parte con una forma mite di adozione ( valida per i figli di famiglie le quali non

riescono ad allevare i propri figli e quindi vengo affidati a nuove famiglie) che però deve

mantenere il legame con la famiglia di origine del bambino.


Famiglia allargata

In passato la nozione era riferiva alla famiglia parentale (es., genitori e figli con i quali

vivono i nonni).

Oggi il riferimento riguarda anche i nuclei familiari in cui, insieme ai coniugi o alle parti

dell’unione civile, vivono i figli della coppia e quelli avuti da precedenti relazioni, in un

intreccio di relazioni e legami affettivi.

Il diritto vigente evolve verso il riconoscimento di tali legami delle nuove famiglie, facendo

perno esclusivamente sull’interesse dei figli che orienta il legislatore e resta centrale nella

disciplina dei rapporti familiari che nascono dal matrimonio, dalla convivenza, dalle unioni

civili.

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