Definizione di famiglia nel dirittocivile
- Alessandro Chiamante
- 28 feb 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Il codice civile non da una definizione di famiglia. La Costituzione (art. 29 Cost.) si limita
ad affermare che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della
responsabilità. Ci sono due tipi di famiglie che sono legate al matrimonio: quella
parentale, composta da coniugi, parenti lontani e dagli affini e la famiglia nucleare che è
a successione ereditaria ed è costituita dai coniugi e da eventuali figli.
Invece, quando non è obbligatoriamente legata al matrimonio parliamo di famiglia di
fatto , famiglia omoaffettiva e famiglia allargata.
● Famiglia di fatto
La famiglia di fatto, non è fondata sul matrimonio ma vi si può individuare la stabilità e la
serietà delle parti. In questa tipologia di famiglia vige la convivenza stabile e duratura tra
persone di sesso diverso, dove la Costituzione va a tutelare i figli della coppia.
L’art. 30 Cost. si preoccupa di riconoscere una tutela giuridica ed una posizione per
quanto possibile analoga a quella dei figli nati in costanza di matrimonio, ai figli nati al di
fuori del matrimonio, anche se l’attuazione di tale principio si è, in sostanza, avuta solo
dopo la novella del 1975 e con la successiva Riforma della filiazione (nel 2012/2013)
che ha espressamente equiparato tutte le categorie di figli (compresi i figli adottivi)
togliendo il definitivo superamento di ogni residua discriminazione e differenza tra la
famiglia fondata sul matrimonio e la famiglia di fatto. Quindi non vi è più una differenza
tra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia di fatto; e ai conviventi è stata riconosciuta
solo una piccola parte dei diritti (diritto di visita in caso di ricovero, di subentro nel
contratto di locazione della casa familiare); e ne sono esclusi alcuni come la successione
del coniuge.
● Famiglia Omoaffettiva
Persone dello stesso sesso possono convivere e avere una unione civile , essa è disciplinata
come formazione sociale come da art.2 Cost. Anche se essi sono legati civilmente, la legge
mette a disposizione a loro dei diritti e doveri uguali allo stato coniugale. E’ esclusa la creazione
di legami di filiazione , la coppia omoaffettiva non può ricorrere alla fecondazione assistita o all’
adozione piena. La parte dell’unione omoaffettiva può però adottare il figlio biologico
dell’altra parte con una forma mite di adozione ( valida per i figli di famiglie le quali non
riescono ad allevare i propri figli e quindi vengo affidati a nuove famiglie) che però deve
mantenere il legame con la famiglia di origine del bambino.
● Famiglia allargata
In passato la nozione era riferiva alla famiglia parentale (es., genitori e figli con i quali
vivono i nonni).
Oggi il riferimento riguarda anche i nuclei familiari in cui, insieme ai coniugi o alle parti
dell’unione civile, vivono i figli della coppia e quelli avuti da precedenti relazioni, in un
intreccio di relazioni e legami affettivi.
Il diritto vigente evolve verso il riconoscimento di tali legami delle nuove famiglie, facendo
perno esclusivamente sull’interesse dei figli che orienta il legislatore e resta centrale nella
disciplina dei rapporti familiari che nascono dal matrimonio, dalla convivenza, dalle unioni
civili.
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